Statuto

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Statuto del Fronte di Liberazione della Napolitania

 

Preambolo

Tra il 1859 e il 1861 si sono verificati episodi storici tali per cui il Regno di Sardegna, denominatosi Regno d’Italia a partire dal 1861 e trasformato in Repubblica italiana nel 1946, ha assunto con la forza militare il controllo del territorio della Napolitania, già Regno di Napoli, le cui radici hanno una storia plurisecolare.

Questo Stato, definitosi “italiano”a fini mistificatori, dopo l’invasione, per circa quindici anni ha compiuto inoltre atti di criminale violenza contro il popolo napolitano che lottava per la propria indipendenza, obbligando la popolazione napolitana ad una convivenza succube.

Da allora ha governato il territorio napolitano, occupato illegittimamente, adottando politiche di sfruttamento coloniale, compiendo atti che hanno causato la cancellazione della identità del popolo e provocando una sistematica distruzione della sua economia, azioni che hanno impedito, per interessi diversi e contrari al popolo napolitano, ogni sua futura possibilità di sviluppo.

Art. 1Gli scopi del Fronte di Liberazione della Napolitania

Il Fronte di Liberazione della Napolitania (in seguito indicato come Fronte) è un movimento di uomini e donne che credono nei valori europei di giustizia umana e di dignità dei popoli, come la famiglia, la libertà e l’uguaglianza, storici valori delle tradizioni napolitane.

Lo scopo del Fronte è il riconoscimento e l’indipendenza della Nazione Napolitana, affermatosi come tale sin dal XII secolo, mediante i mezzi democratici delle istituzioni internazionali, in quanto gli aderenti si riconoscono nelle tradizioni socio-culturali del territorio appartenuto al Regno di Napoli e perseguono il raggiungimento di uno stato sovrano, nel nome del principio supremo del diritto all’autodeterminazione dei popoli.

Il Fronte si impegna per creare le basi per il benessere collettivo ed individuale, mediante la lotta alla miseria, alle mafie, alle ingiustizie ed alle discriminazioni etnico-razziali, sessuali, religiose e politiche.

Il Fronte può costituire sedi locali secondarie per facilitare il contatto diretto col territorio. Le sedi locali secondarie sono parte integrante di un coordinamento gestito dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 –  Soci

Possono essere iscritti al Fronte tutte le persone che ne facciano richiesta e da qualsiasi parte del mondo essi si trovino e che si identificano nei principi e nel programma del Fronte, condividendo anche l’impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi secondo le possibilità e le capacità di ognuno.

La domanda di adesione va compilata e sottoscritta su apposito modulo comportando il versamento di una contribuzione volontaria, con la denominazione di Socio Patriota a tutti gli effetti.

Il Fronte, nell’Organo di riferimento, deciderà sulle controversie relative all’accoglimento di un nuovo iscritto, nonché alla cancellazione da tale qualifica.

I soci Patrioti prendono parte alle attività del Fronte in tutte le sue espressioni.

Ogni iscritto è tenuto a rispettare le norme statutarie e regolamentari e delle delibere degli Organi di coordinamento nazionale e locali.

Ogni iscritto si impegna alla massima lealtà nei confronti del Fronte e ad avere un comportamento rispettoso verso la dignità degli altri iscritti.

La qualifica di Socio Patriota si perde a causa di dimissioni, che devono essere presentate per iscritto, inviate alla sede centrale o locale ed hanno effetto immediato con comunicazione all’intera associazione. La qualifica di Socio Patriota si perde anche per violazione delle norme statutarie e regolamentari oppure a seguito di procedimento disciplinare interno.

La qualifica di Socio Patriota è incompatibile con la propria presente adesione ad una società massonica o altro movimento politico. Così come con la propria presente adesione a società segrete e occulte. Il verificarsi di tale incompatibilità comporta l’espulsione automatica ed immediata dell’associato.

Coloro che sono distinti nell’operato a favore della causa possono essere insigniti del titolo di Socio Patriota Onorario.

Pertanto si denotano i Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari.

I Soci Fondatori sono membri permanenti del Consiglio Direttivo.

Art. 3 Sono organi del Fronte:

1. Il Portavoce;

2. Il Consiglio Direttivo;

3. Il Congresso Nazionale.

4. Il Coordinamento Nazionale. (Modifica in vigore dal 5 novembre 2012)

Art. 4 – Il Portavoce

Il Portavoce del Fronte viene eletto dal Congresso Nazionale con 2/3 dei votanti. Resta in carica quattro anni e può essere rieletto senza limiti di tempo.

Il Portavoce dirige il Fronte e lo rappresenta in tutte le sedi istituzionali e politiche. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Il Portavoce ha il dovere di organizzare uno o più gruppi di lavoro anche nel Consiglio Direttivo e costituire un programma di lavoro.

In caso di dimissioni o impedimento permanente del Portavoce, il Consiglio Direttivo, riunito dal vicepresidente, convoca entro il più breve tempo possibile il Congresso Nazionale che provvede ad una nuova nomina.

Il Portavoce è di diritto legale rappresentante del FLN.

Il Portavoce può conferire il potere di rappresentanza legale del FLN a uno o più vicepresidenti, nonché il compimento di operazioni di natura economico-finanziaria al tesoriere.

Il Portavoce che decade da tale incarico, eccettuato il caso di estromissione, rientra nel ruolo di membro permanente del Consiglio Direttivo come Presidente emerito.

Art. 5Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di 15 Patrioti del Fronte, ognuno con proprie mansioni indicate dal Portavoce.

Sono membri permanenti del Consiglio Direttivo i Soci fondatori e il Presidente Onorario.

Il Portavoce del Fronte è Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Portavoce può delegare il suo ruolo da Presidente del Consiglio Direttivo al vicepresidente. Il Consiglio Direttivo può convocare il Congresso Nazionale.

Il Consiglio Direttivo approva la squadra di lavoro del Portavoce del Fronte, i cui membri possono essere soggetti esterni al movimento, con alta capacità e preparazione in campo scientifico, ambientale, economico, politico, culturale e sociale.

Il Consiglio Direttivo coordina l’azione politica del Fronte secondo la linea d’azione ed il programma di lavoro del Portavoce. Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità ed il dovere di costituire le necessarie condizioni a livello locale per la realizzazione del programma d’azione e del programma di lavoro.

Il Consiglio Direttivo dispone della consegna del titolo di Socio Patriota Onorario e come tale può revocarlo. Sono membri permanenti del Consiglio Direttivo i Presidenti Onorari.

Le riunioni degli organi disposti possono svolgersi anche per via telematica. La registrazione delle adunanze telematiche ha valore di verbale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Art. 6 – Il Congresso Nazionale

Il Congresso è responsabile esecutivo della linea del Fronte ed elegge il Portavoce.

Il Congresso può essere convocato su decisione del Portavoce o del Consiglio Direttivo in qualsiasi momento stabilendo il luogo e la data. La responsabilità di pianificare e convocare il Congresso è del Portavoce del Fronte.

Lo Statuto del Fronte può essere modificato solo dal Congresso Nazionale con il voto dei 3/4 dei membri.

Ogni delibera viene approvata con la maggioranza dei presenti.

I voti non sono delegabili, votano solo i presenti.

In caso di pareggio decide in ogni caso il Portavoce.

Prima dell’inizio dei lavori il Consiglio Direttivo nomina un presidente e un segretario.

Il Congresso Nazionale elegge il Portavoce con i 2/3 dei voti. Il Congresso Nazionale può sfiduciare il Portavoce se un voto di sfiducia viene accolto dai 3/4 dei membri.

I giudizi espressi dal Congresso Nazionale su richiesta del Consiglio Direttivo non hanno comunque natura vincolante.

Il Portavoce può invitare alle sedute del Congresso Nazionale i rappresentanti di associazioni che hanno comunanza idealistica con il Fronte e personalità del mondo politico e culturale. Gli invitati hanno diritto di intervento.

Art. 6 bis – Il Coordinamento Nazionale (Modifica in vigore dal 5 novembre 2012)

Il Coordinamento Nazionale è un organo di gestione territoriale del Fronte, costituito dai Coordinatori regionali e da altri Coordinatori territoriali minori, designati dal Consiglio Direttivo in base a considerazioni di merito e capacità.

L’organo di Coordinamento ha come dirigente e responsabile il Coordinatore Nazionale.

I Coordinatori regionali sono indicati dal Consiglio Direttivo. I Responsabili di Circolo sono nominati a discrezione del Coordinatore regionale. Il Coordinatore è tale a tempo indeterminato ovvero fino a quando merita ed è in grado di assolvere tale incarico. Può essere sospeso o rimosso dal Consiglio Direttivo per gravi inadempienze o per linea contraria a quella del Movimento.

Il Coordinamento Nazionale è organo consultivo del Consiglio Direttivo e del Portavoce. I due organi riuniti in assemblea formano il Consiglio Nazionale.

Art. 7 – Competizioni Elettorali

Il Fronte rifiuta categoricamente la partecipazione alle elezioni politiche nazionali indette dalla Repubblica Italiana, la cooperazione con il Parlamento Italiano, la cooperazione con il Governo Italiano, considerando una simile condotta assolutamente vana, se non controproducente, ai fini dell’autodeterminazione.

Il Fronte accetta di presentare propri candidati alle elezioni europee, al fine di dare voce alle istanze di autodeterminazione del popolo napolitano in seno al dibattito politico europeo, in accordo e cooperazione con gli altri popoli d’Europa e del Mediterraneo.

Art. 8 – Alleanze politiche

Il Fronte rifiuta ogni possibilità di accordo, alleanza o fusione con i partiti nazionali di qualunque impostazione ideologica o schieramento politico. Rigetta la logica della destra e della sinistra italiana. L’accordo o l’alleanza con un partito nazionale da parte di un proprio rappresentante sarà punita con la espulsione automatica ed immediata del Socio Patriota. Viene reputato accordo anche la mera partecipazione alla raccolta ed autenticazione di firme per la presentazione di liste elettorali.

Al contrario accetta e favorisce l’accordo politico con liste civiche e movimenti autonomisti e indipendentisti alle elezioni europee. In questo caso il Portavoce costituirà un Comitato elettorale.

Art. 9Partecipazione attiva

Tutti gli iscritti al Fronte di Liberazione della Napolitania possono prendere parte alle attività politiche locali, ed a questo scopo devono rientrare in un Circolo Fronte di Liberazione della Napolitania. I Circoli Territoriali devono avere un Responsabile generale, un Responsabile segretario e un Responsabile del territorio.

Art. 10 – Patrimonio

Le risorse economiche del FLN sono costituite dalle contribuzioni volontarie versate a qualsiasi titolo dai soci, dai contributi erogati dagli enti pubblici, da contributi elargiti volontariamente da persone non iscritte, da donazioni e lasciti, dai proventi dell’attività commerciale svolta, dai beni mobili e immobili che il FLN acquista.

Qualora sia necessario per esigenze contabili o per disposizioni di legge, il Consiglio Direttivo delibera il deposito dei liquidi presso un istituto di credito. I fondi possono essere depositati su conti correnti e conti deposito. Non è ammesso l’investimento dei fondi o di parte di essi in obbligazioni vincolanti e ad alto rischio.

Art. 11 – Infrazioni

Chiunque ritiene ci sia stata qualche infrazione o mancata osservanza di uno o più articoli del presente statuto da parte di un iscritto o di un organo è tenuto a denunciare tale atto mettendolo per iscritto, firmarlo e presentarlo al Consiglio Direttivo e al Portavoce del Fronte.

Art. 12 – Misure disciplinari.

Le misure disciplinari sono inflitte da un Comitato giudiziario immediatamente costituito dal Portavoce all’atto del proprio insediamento, e ne fanno parte un membro del Consiglio Direttivo, un membro del Coordinamento Nazionale e un altro Socio Patriota. Il portavoce provvede altresì immediatamente alla sostituzione del componente del Comitato giudiziario temporaneamente o definitivamente impossibilitato alla prosecuzione dell’attività del Comitato, o sottoposto a procedimento disciplinare per gravi violazioni.

Le misure disciplinari sono: il richiamo; la sospensione; la perdita della qualifica di socio.

La perdita della qualifica di Socio Patriota è resa di dominio pubblico.

Art. 13 – Regolamentazioni.

Ogni regolamento attivato per la messa in pratica del presente statuto è emanato dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Modifiche allo Statuto.

Tutte le modifiche da apportare al seguente statuto sono deliberate dal Consiglio Direttivo e votate dal Congresso.

Art. 15 – Il collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è eletto dal Consiglio Direttivo fra i soci più esperti in materia o anche tra non soci purché simpatizzanti con comprovata esperienza e correttezza professionale; in caso di recesso di uno dei membri, il suo posto viene occupato dal primo dei non eletti.

La carica di membro effettivo o supplente del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno del Fronte.

Due membri effettivi del Collegio potranno in qualsiasi momento fare verifiche alla contabilità del Fronte.

Il Collegio dovrà stilare una relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo annuale e al bilancio di previsione.

Il Collegio potrà inoltre, a sua discrezione, presentare relazioni al Consiglio Direttivo.